
COMUNE DI CASSANO
ALL’IONIO
(provincia
di Cosenza)
Ufficio tecnico
– Settore Urbanistica
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
(approvate
con D.P.G.R. n° 407 del 21/aprile/1993)
UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA
Il Responsabile: Ing.
Giacinto Ciappetta
Testo
integrato con le modifiche introdotte dalla variante approvata con D.P.G.R. n° 666 del 1°/12/1998 e
con la variante parziale approvata con Decreto n°
INDICE
Cap.
1 Disposizioni generali pag. 3
“ 2 Vincoli sul territorio, difesa del suolo
e tutela
dell’ambiente
pag. 7
“ 3 Zona territoriale omogenea A, residenziale pag. 11
“ 4 Zona territoriale omogenea B, residenziale pag. 14
“ 5 Zona territoriale omogenea C, di espansione pag. 18
“ 6 Edilizia economica e popolare pag. 23
“ 7 Zone
D per gli insediamenti produttivi pag. 24
“ 8 Zone territoriali omogenee E, agricole pag. 28
“ 9 Normativa per lo sviluppo
dell’agriturismo pag. 31
“ 10 Zone territoriali omogenee F pag. 33
“ 11 Aree per lo sviluppo turistico G pag. 37
“ 12 Asse di interconnessione e di riequilibrio
del territorio pag. 42
Cap. 1
Disposizioni Generali
Art. 1
Tutto
il Territorio comunale è soggetto ai vincoli ed alle prescrizioni indicate
nelle tavole di Piano, nel Regolamento Edilizio, nella Relazione e nelle
presenti Norme, costituenti nel loro insieme il Piano Regolatore Generale.
Per
quanto non precisato nelle presenti Norme si fa riferimento alla Legge
Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 2
Validità temporale
La
validità del P.R.G. con le sue previsioni ed interventi programmati per lo
sviluppo economico e sociale del Comune di Cassano all’Ionio, è di venti anni.
Si pone comunque l’obbligo di effettuare una verifica sullo stato di attuazione
delle previsioni di Piano almeno un anno prima dello scadere del primo decennio
(anno 1995); se la situazione che verrà a presentarsi all’atto di questa
verifica fosse molto diversa dalla realizzazione del quadro programmatico
delineato, si renderà necessaria la redazione di una variante al P.R.G. .
Art. 3
Strumenti di attuazione
Sono
i Piani Particolareggiati o i Piani di Lottizzazione Convenzionati, precisati
dalle presenti Norme.
Art. 4
Attuazione
L’attuazione
del P.R.G. avviene anche mediante semplice concessione ad edificare, secondo il
Regolamento e le Norme particolari di zona. Il rilascio della concessione ad
edificare è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere e degli impianti
di urbanizzazione primaria (art.
La
dicitura “Suggerimenti e proposte progettuali per la redazione di un P.P.
Generale per la zona di Sibari” riportata nelle tavv. R.9, R.10,
R.11 ed R.12 del P.R.G. è
da intendersi come “previsioni effettive di Piano” e gli azzonamenti
contenuti nelle medesime tavole sono regolamentati dalle presenti norme di
attuazione.
Art. 5
Programma Pluriennale di Attuazione
Con
riferimento alla L. R. 31/12/1979 n°
15, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali si attuano nei
tempi e nei modi fissati dai programmi pluriennali di attuazione, la cui
validità è riferita ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore
a cinque anni. Con esso si determinano quantitativamente e si identificano sul
territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento
urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla
collettività relative all'abitazione, alle attività produttive ed ai servizi
nell’arco di tempo considerato valutando le disponibilità delle risorse pubbliche
e private.
Alle
norme impartite dalla predetta L. R. il Comune deve
ottemperare.
In
quanto non legati alla filosofia di queste disposizioni, i piani di
lottizzazione convenzionati residenziali e turistici non sono ancorati a detti programmi,
sempre che vi sia l’impegno da parte dei richiedenti di realizzare le opere di
urbanizzazione necessarie.
Art. 6
Opere di urbanizzazione
a)
L’urbanizzazione primaria implica essenzialmente la dotazione dei
seguenti servizi: accesso a mezzo di strada idonea al traffico veicolare,
dotata
di impermeabilizzazione e spazi accessori, quali marciapiedi e parcheggi;
condotte per l’allacciamento alla rete dell’acqua potabile; condotte per lo
smaltimento delle acque fognanti; rete ed impianto di
illuminazione stradale; cessione di aree necessarie a detti servizi;
b)
L’urbanizzazione secondaria è costituita da: costruzione dei tronchi di
strada e relative attrezzature appartenenti alla rete viaria principale;
costruzione di tronchi di condotte di acqua, fognature, illuminazione
appartenenti alle reti principali; cessione delle aree per le suddette opere;
attrezzature di interesse pubblico e relative aree di cui al D. M. n° 1444/1968.
Art. 7
Norme comuni
Per
le zone territoriali residenziali i volumi capitari
stabiliti sono 100 mc per abitante, in dipendenza
delle considerazioni svolte nel cap. 13 del IV voI.
di Relazione; qualora nei singoli edifici siano previste destinazioni anche non
residenziali, ma strettamente connesse con la residenza (negozi di prima
necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) la
quota fissata di 100 mc per abitante va maggiorata di
altri 20 mc vuoto per pieno.
Art. 8
Norme per edifici misti
Si
richiamano le norme dettate dall’art. 71 del Regolamento Edilizio.
Art. 9
Arredo Urbano
Si
richiamano le norme dettate dall’art. 42 del Regolamento Edilizio.
Art. 10
Poteri di deroga
Possono
essere esercitati limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse
pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della Legge 21/12/1955 n° 1357. L’autorizzazione è accordata dal Sindaco previa
deliberazione
del Consiglio Comunale. Secondo
Art. 11
Il Condono dell’abusivismo edilizio
E’
regolato dalla Legge n° 47/85 e successive modifiche
ed integrazioni.
Cap. 2
Vincoli sul territorio, difesa del suolo
e tutela dell'ambiente
Art. 12
Vincoli
Su
parte del territorio Comunale sovrastano i seguenti vincoli:
a) vincolo archeologico (D.L. 8/7/1975; legge 01/6/1939 n° 1089);
b) vincolo
idrogeologico e forestale, imposti
sul territorio il 26/3/1968 ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 su due zone collinari e l’altra marina;
c) vincolo per la tutela del paesaggio, in forza alla legge 29/6/1939 n° 1497;
d) vincolo
paesistico, che può considerarsi un’estensione del precedente in quanto
estende a
e) vincolo sulla
protezione delle coste (L.R. 05/01/1978 e successive modifiche ed integrazioni).
Tutti
questi vincoli sono stati descritti nella Relazione di Piano e sono stati
riportati sulle tavole di indagine del Piano.
Un
ulteriore vincolo è costituito dalle norme per le zone sismiche (legge
02/2/1974 e D.M. 19/6/1984).
Ad
essi il P.R.G. ha ottemperato e ne prescrive l’osservanza nell’esecuzione della
successiva pianificazione attuativa (piani di
lottizzazione, ecc.) e nel rilascio delle concessioni edilizie.
Art. 13
Si
prescrive altresì una rigida tutela dell’ambiente, che va al di là dei vincoli
avanti detti: le direttive principali sono state nel paragrafo 4.5. del I
volume di Relazione, nel s. paragrafo 7.1.5. e nel paragrafo 10.3 del III
volume di Relazione e che comunque, qui si riassumono:
· perseguire con la massima severità e tempestività
ogni possibile inquinamento dei corsi di acqua (fiumi, torrenti, canali,
collettori di bonifica) e del mare: ogni impianto industriale o ad esso
assimilabile che nel ciclo di lavorazione produca scarti solidi o liquidi di natura
inquinante (ad es. le diverse aziende che operano la lavorazione del pomodoro)
debbono obbligatoriamente munirsi di appositi ed adeguati impianti per lo
smaltimento delle sostanze nocive. Comunque sono da ottemperare le disposizioni
del R.D. 27/7/1934 n° 1265 e D.M. 23/12/1976 n° 9 riguardanti impianti per lavorazioni insalubri e le
altre disposizioni di legge, nonchè quanto dettato
dall'art. 69 del Regolamento Edilizio.
· proteggere e sviluppare la esistente fascia arborata lungo il litorale marino, in armonia con minime
strutture precarie di servizio balneare di possibile insediamento.
· svolgere
una politica di arricchimento del patrimonio arboreo imponendo ai lottizzanti
ed ai privati una piantumazione ad alto fusto estesa
quanto possibile.
· perseguire
una politica di forestazione nelle zone collinari,
realizzando anche ed al più presto i Parchi Urbani Attrezzati previsti dal P.R.G., e che in fondo sono pure un valido baluardo ai
dissesti idrogeologici.
· svolgere
una difesa del litorale, impedendo o disciplinando anche la cavatura della
ghiaia e della sabbia dagli alvei dei fiumi e del torrente del territorio,
salvo quegli alvei spontaneamente ripasciuti (v.
anche art. 115-117 Regolamento Edilizio).
· salvaguardia della costa marina, sia nella
parte emersa che in quella som- mersa
e della vegetazione di ogni tipo.
· nella
fascia arborata lungo il litorale e sugli arenili
demaniali sono ammesse strutture precarie di servizio al godimento turistico
balneare, in ogni caso non residenziali ed a condizione che non sia precluso il
libero accesso ai mare. Le opere sul demanio vanno assoggettate alle procedure
ed ai pareri previsti dalla legge 494/93.
· manutenzione,
ripristino ed adeguamento
tecnico di tutte le opere di bonifica, con particolare riguardo della
zona del territorio comunale posta fra
Tutto
ciò in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare ai
disposti della Legge 632/1967, L. 319/1976, L. 659/1979, D.P.R. 10/10/82, n°
Art. 14
II
P.R.G. pone il vincolo di tutela ambientale e storico culturale:
· al Santuario Madonna della Catena come delimitato nella tav. R 2 con
tratteggio a punti quadrati. Nell’ambito di tale zona vincolata è stata
individuata un’area di circa
delineata nella stessa tav. R.2
con tratteggio a puntini tondi. In questa area sono
consentite attrezzature per l’accoglienza dei visitatori: parco attrezzato,
servizio bar e tavola calda ed una struttura per l’ospitalità
per un massimo di 100 posti letto. L’edificio esistente è considerato ricadente
in zona A.
· alle Grotte di S. Angelo
delimitate nella tav. R 2 con punti quadrati. È prevista nel territorio
vincolato antistante l’ingresso la più opportuna e adeguata sistemazione per la
sosta e parcheggio. Nell’ambito di detta
area resta consentita unicamente la realizzazione di piccole strutture ad unica
elevazione per l’accoglienza ed il ristoro.
·
all’antica Masseria Chidichimo, in destra
della S.P. Lauropoli - Sibari
a poca distanza da Lauropoli,
per adibire l’edificio a Mostra permanente della Civiltà Contadina. Il
complesso edile è consideralo zona A.
· al Palazzo Basta
adiacente all’Ospizio in Cassano capoluogo per adibirlo a Museo. Tale complesso
è considerato zona A.
Art. 15
Altri
vincoli esistenti sul territorio, di natura tecnica, sono le distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione
fuori del perimetro dei centri abitati, di cui al D.I. 01/4/1968. n° 1444 e successive modifiche ed integrazioni. Le distanze
vanno calcolate dal ciglio della strada, definita dall’art. 3 del citato D.I.
Il territorio di Cassano all’Ionio è interessato da strada classificata di tipo
B “di grande comunicazione e traffico elevato” costituito dalla S.V. dalle
Terme e dalla S.S. 106 R (distanza dal ciglio stradale m 40), da strade di tipo
C “di media importanza” costituite dalla S.S. 106, dalla S.P. Sibari - Cassano, dalla S.P. Cassano - Garda, dalla S.P. Doria - Francavilla Marittima
(distanza dal ciglio stradale m 30) e da strada di tipo D “di interesse locale”
(distanza dal ciglio stradale m 20). Per quanto riguarda le distanze in
corrispondenza degli incroci si prescrive il rispetto delle norme dell' art. 5
del D.I. citato.
Ai
sensi del D.I. suddetto nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi
edificazione; sono permessi solo distributori di benzina e piccole stazioni di
servizio, con esclusione di motels e limitatamente
alle strade aventi m 30 di rispetto.
Qualsiasi
progetto di lavori interessanti la sede stradale e le fasce di rispetto (ivi
compresi i progetti per le attrezzature consentite) deve
comprendere la progettazione paesistica e delle alberature (comprendente questo
termine anche i cespugli). In nessun caso è consentito l’abbattimento di
alberature per ricavare le attrezzature di cui sopra (stazioni di servizio,
ecc.) o gli accessi sopra citati.
La
tutela del patrimonio arboreo è altresì sottoposta alle disposizioni della
circolare n° 8321 dell’11/8/1966 del Ministero dei
LL.PP. comprendente “Istruzioni per la salvaguardia
del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale”.
La
rimozione di alberature instabili o ammalate comporta
l'obbligo della sostituzione con altri soggetti adeguatamente sviluppati.
Le
aree di rispetto cimiteriale si estendono di norma per
Zona territoriale omogenea A,
residenziale
Definizione
Comprende
le parti del territorio di agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico e di particolare pregio ambientale;
Delimitazione
Le
zone A esistenti in ciascun centro urbano risultano delimitate sulle tavole di
Piano R.5, R.6, R.8 ed R.1O (Sibari)
in conformità della perimetrazione effettuata dal P.d.F. ed approvata dal Consiglio Comunale secondo le
modalità previste dalla legge, in conformità alle “Osservazioni al P.R.G.” allegate alla Del. G.M. del 26/7/85 n° 921.
Destinazione
Possono
essere destinate ad abitazione ed attività culturali, commerciali e
professionali con le variazioni delle destinazione consentite dal Piano di
Recupero, procedimento questo obbligatorio e attuato secondo i dettami
dell’art. 28 della legge n° 457 del 05/8/1978; è
altresì ammesso l’inserimento di nuclei e servizi per l’assistenza e lo svago,
di alberghi e pensioni, sempre in conformità con la struttura edilizia ed
urbana della zona.
Normativa
La
zona A è disciplinata per le operazioni della sua valorizzazione dai contenuti
del titolo IV “Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente” della legge 05/8/1978 n° 457 e
successive modificazioni.
Norme operative
Lo
studio di uno o più Piani di Recupero si articola:
a) in un’indagine sui valori ambientali ed artistici,
sulle condizioni statiche ed igieniche degli edifici, sulla composizione del
corpo sociale e sulla situazione immobiliare;
b) nella determinazione delle opere di consolidamento e
di restauro;
c) nella ristrutturazione dell'organismo edilizio, con
eliminazione di eventuali strutture e diradamento dei volumi interni, se le
prime ed i secondi sono privi di valore storico ed ambientale;
d) nella ricostituzione degli spazi liberi;
e) nella ricomposizione delle unità immobiliari per
destinazioni compatibili con la struttura degli edifici, del tessuto edilizio e
degli ambienti;
f) nella decisione di abbattimento o di ricostruzione
totale nel caso di edifici fatiscente e/o di scarso valore ambientale.
Norme di edificabilità
Per le costruzioni o ricostruzioni si
prescrive:
1. l’assoluto divieto di qualsiasi incremento
volumetrico;
2. adeguamento dell'aspetto esterno secondo concetti di corretto inserimento, sia pure in forme attuali, in una struttura omogenea antica;
3. mascheramento dei volumi attraverso elementi
vegetali ed altri accorgimenti;
4. studio
ed applicazione di un adeguato “arredo urbano”, secondo quanto stabilito
dall'art. 42 del Regolamento Edilizio;
Per
le operazioni di risanamento conservativo ed altre operazioni conservative, per
le eventuali nuove costruzioni e ricostruzioni vale quanto stabilito dagli artt. 7,8 e 9 del D.M. 02/04/1968 n°
1444.
In
attesa dell’approvazione dei Piani di Recupero, negli edifici della zona A, si
potrà intervenire solo per quanto consentito dalla legge 05/8/78 n° 457. L’art. 9 della legge 28/1/1977 n°
10 contiene un elenco di opere di interventi, per le quali la concessione è
gratuita o parzialmente gratuita; si
rinvia anche a quanto contemplato dall’art. 21 del Regolamento Edilizio.
Applicazione degli standars
di legge
Dato
l’alto indice di fabbricazione del Centro Storico, la necessità di mantenimento
e reperimento di aree libere e data anche la carenza di tali aree libere, in
relazione ai disposti art. 4 e 6 del D.M. 1444/1968, gli standars
sono stati calcolati come segue: mq 4,50 di aree per l’istruzione (asili nido,
scuola materna e scuole dell'obbligo); mq 2 di aree per attrezzature di
interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, ecc.); mq 2,50
di aree per parcheggi (oltre alle superfici a parcheggio previste dall’art.18 legge 765); per quanto riguarda lo standars
per le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport vi
sono contigue l’area riservata a Parco Urbano Attrezzato (ha 63) e l’area di
Rimboschimento Protettivo; anche contigua è l’area del Palazzetto
dello Sport ed a meno di
Comunque,
già da adesso il P.R.G., come esposto a pag. 149 e
seguenti del IV volume di Relazione ha in gran parte soddisfatto le esigenze
degli standars per l’istruzione e per le attrezzature
di interesse comune.
Indirizzi metodologici
Il
metodo della “conservazione” per edifici e per zone può ugualmente essere
praticato dall’iniziativa pubblica e da quella privata, ma il metodo della
“conservazione per organismi” deve riguardare direttamente ed in prima persona
solo le amministrazioni pubbliche, alle quali spetta il compito di coordinare e
programmare gli apporti dei vari imprenditori, pubblici e privati, attraverso
un piano esteso a tutta l’area storica.
Poichè,
inoltre, non è da immaginare che gli involucri abitativi plasmati dalla vita di
ieri corrispondono alle aspirazioni di vita degli uomini di oggi e di domani, è
necessario che al “programma conservativo” (che punta esclusivamente alla nostalgizzazione ed alla celebrazione acritica di tutte le
testimonianze del passato) si sovrapponga come elemento determinante un
“programma innovativo”, che punti sul riuso tramite un’opera di risanamento e
di ristrutturazione del patrimonio edilizio ereditato e miri alla riconquista
sociale ed economica del Centro Storico.

Prescrizione n° 10 di cui al Decreto del P.G.R.
n° 407 del 21/4/1993 di approvazione
del Piano Regolatore
Generale
e del Regolamento Edilizio.
Nella redazione dei piani di recupero ai sensi della legge 457/78 qualunque previsione di demolizione
dovrà basarsi sulla relazione storica filologica dell’opera e ciò al fine di garantire la conservazione
dei valori storici, culturali ed ambientali.
Zona territoriale omogenea B
residenziale
Definizione
E’
costituita dai nuclei abitati della zona urbana meno antica e comprende parti
del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A; si
considerano parzialmente edificate le aree nelle quali la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5
mc/mq (art. 2 D. M. 1444/1968).
Specificazione
Per
quanto riguarda la densità minima richiesta (superiore a 1,5 mc/mq) si rinvia alle considerazioni svolte alle pag.
126-127 del IV voI. di Relazione.
Distinzioni
AI
fine di una migliore organizzazione dei vari comparti il P.R.G. ha effettuato
una suddivisione distintiva delle zone B, ripartendole nelle seguenti sottozone
territoriali omogenee:
a)
zone
B' :
nuclei abitativi esistenti, completamente o quasi del
tutto edificati e nei quali sono consentiti solo adeguamenti e
ristrutturazioni; intendendo per adeguamenti le opere edilizie volte ad
uniformare (anche con demolizioni e ricostruzioni), alle caratteristiche planovolumetriche
generali della zona, quegli edifici che ne fossero difformi e dove negli
eventuali spazi edificabili sono consentite costruzioni, sempre in uniformità
alle caratteristiche generali dell'esistente. Per gli eventuali nuovi edifici o
ampliamenti, per le ricostruzioni e le ristrutturazioni è fatto obbligo al
richiedente la concessione di produrre uno studio generale che motivi la
richiesta di adeguamento. E’ prescritta la creazione ove è possibile di piazze,
piccoli giardini pubblici, aiuole, alberature ornamentali negli spazi liberi, nonchè luoghi di sosta e di parcheggio.
Per l’altezza massima dei nuovi edifici e per gli adeguamenti ci si deve attenere al disposto art. 8, punto 2 del D.M.1444/1968.
b) zone B'/r:
individuate solo nel capoluogo, quattro zone situate
al margine o debordanti i confini di vincolo idrogeologico, nelle quali vi è
un’edificazione preesistente a detti vincoli: queste zone sono da considerare
aree da consolidare; sono obbligatorie pertanto opere di risanamento e
consolidamento e, dove indagini geotecniche accurate lo consentano, è permessa
l’edificazione negli spazi eventualmente disponibili nella zona B'/r posta a Sud-Ovest del cimitero
con il rispetto di adeguamento alla situazione generale esistente in questa
zona. L’edificazione è attuata attraverso la preventiva redazione di un piano attuativo, a cura dell’Amministrazione Comunale, con il
reperimento di aree a standards nella misura di 12
mq/ab.
c) zone B":
definite di completamento, nelle quali l'edificazione
è consentita con concessione; a ciascuna di queste zone B" è stato
assegnato un indice edificatorio ed è prescritta in tutti i casi la distanza
minima di m 10 tra le pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti.
Così operando il P.R.G. con la definizione delle
zone omogenee B' ha inteso dare un
ordine alla vecchia edificazione, al fine anche di uniformare sotto l'aspetto
estetico e compositivo tutti questi vecchi comparti.
Destinazione
La
zona B è adibita prevalentemente ad abitazione e ad attività direzionali,
rappresentative, culturali, commerciali e professionali; sono ammessi edifici ed i servizi per l’assistenza
e lo svago, gli alberghi e le pensioni, i magazzini ed i depositi, le
autorimesse pubbliche e private e le attività che a giudizio
dell’Amministrazione Comunale non siano in contrasto con le caratteristiche dei
vari insediamenti residenziali.
Norme di edificabilità
Nelle
zone B', B'r e B" sono consentite
operazioni edilizie mediante richiesta di concessione ad edificare alle
condizioni previste dal Regolamento Edilizio ed in relazione alle esposte
particolari situazioni di ciascuna di queste sottozone. A decorrere dalla data
della deliberazione consiliare di adozione del presente P.R.G. il Sindaco, a
norma della legge 3/11/1952 e del comma V, art. 10 Legge Urbanistica Nazionale,
deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione non conformi
al P.R.G. in itinere (v. anche art. 126 R.E.).
L’altezza
massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti
e circostanti e sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui
all'art. 7 D.M. 1444/1968.
Per
quanto riguarda le distanze tra i fabbricati è prescritta la distanza minima
assoluta di m 10 tra le pareti finestrate e le pareti
di edifici antistanti, ad eccezione dei casi descritti al successivo comma 5
del presente articolo.
E’
fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati
esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito, purchè con distanza tra fabbricati non minore a m 6,00.
Nelle
zone inedificate o risultanti libere in seguito a
demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si
estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a m
24, nel caso d’impossibilità di costruire in aderenza qualora il rispetto delle
distanze tra le pareti finestrate comporti la
inutilizzazione dell’area o una soluzione tecnica accettabile, nonchè nei casi di allineamenti edilizi, il Comune può
consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del
Codice Civile.
Nel
caso di edifici compresi in una cortina ad altezza superiore si può addivenire
ad una sopraelevazione fino a raggiungere un’altezza unica, sempre che
l’edificio sia conforme alle norme sismiche e non superi i tre piani fuori
terra e la densità fondiaria non sia superiore a 3,00 mc/mq.
In
particolare, per la zona B" di completamento sono stati fissati dal P.R.G.
i parametri relativi alla densità edilizia fondiaria, alle altezze ed al
rapporto di copertura, così come è esposto nella tabella seguente.
Per
progetti ricadenti nelle zone B" di Sibari, si
dovrà far riferimento al tessuto delle infrastrutture stradali definito dal
precedente strumento urbanistico.
|
N°
distintivo delle zone |
Superficie fondiaria
utilizzabile mq |
Densità edilizia
fondiaria mc/mq |
Volume edificabile mc |
Altezza massima m |
Rapporto di copertura |
Abitanti insediabili (100 mc/ab) |
|
CASSANO
(1) B”/2 |
2.830 |
2,5 |
7.000 |
11 |
1/3 |
70 |
|
Totale |
7.000 |
|
70 |
|||
|
LAUROPOLI
(2) B”/2 |
2.900 |
2,5 |
7.200 |
11 |
1/3 |
72 |
|
Totale |
7.200 |
|
72 |
|||
|
DORIA (1) B”/2 (2) B”/2 (3) B”/2 (4) B”/2 |
7.880 9.984 17.200 528 |
2,5 2,5 2,5 2,5 |
| |||