Casella di testo:   

 

 

 


COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

(provincia di Cosenza)

 

Ufficio tecnico – Settore Urbanistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE

 

 

 

 

 

 

Norme Tecniche di Attuazione

(approvate con D.P.G.R.  407 del 21/aprile/1993)

 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA

 

Il Responsabile: Ing. Giacinto Ciappetta

 

 

 

 

 

 

Testo integrato con le modifiche introdotte dalla variante approvata con D.P.G.R. 666 del 1°/12/1998 e con la variante parziale approvata con Decreto 8037 in data 27/6/2002 del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

 

 

Cap.   1      Disposizioni generali                                                             pag.    3 

          2      Vincoli sul territorio, difesa del suolo e tutela

                   dell’ambiente                                                                          pag.    7

          3      Zona territoriale omogenea  A, residenziale                       pag.  11

          4      Zona territoriale omogenea  B, residenziale                       pag.  14

          5      Zona territoriale omogenea  C, di espansione                    pag.  18

          6      Edilizia economica e popolare                                             pag.  23

          7      Zone  D  per gli insediamenti produttivi                               pag.  24

          8      Zone territoriali omogenee  E, agricole                               pag.  28

          9      Normativa per lo sviluppo dell’agriturismo                           pag.  31

         10     Zone territoriali omogenee  F                                               pag.  33

         11     Aree per lo sviluppo turistico  G                                           pag.  37

         12     Asse di interconnessione e di riequilibrio del territorio      pag.  42

 

 

 

 

 

Cap. 1

 

Disposizioni Generali

 

Art. 1

 

Tutto il Territorio comunale è soggetto ai vincoli ed alle prescrizioni indicate nelle tavole di Piano, nel Regolamento Edilizio, nella Relazione e nelle presenti Norme, costituenti nel loro insieme il Piano Regolatore Generale.

Per quanto non precisato nelle presenti Norme si fa riferimento alla Legge Urbanistica 17/08/1942 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 2

Validità temporale

 

La validità del P.R.G. con le sue previsioni ed interventi programmati per lo sviluppo economico e sociale del Comune di Cassano all’Ionio, è di venti anni. Si pone comunque l’obbligo di effettuare una verifica sullo stato di attuazione delle previsioni di Piano almeno un anno prima dello scadere del primo decennio (anno 1995); se la situazione che verrà a presentarsi all’atto di questa verifica fosse molto diversa dalla realizzazione del quadro programmatico delineato, si renderà necessaria la redazione di una variante al P.R.G. .

 

Art. 3

Strumenti di attuazione

 

Sono i Piani Particolareggiati o i Piani di Lottizzazione Convenzionati, precisati dalle presenti Norme.

 


Art. 4

Attuazione

 

L’attuazione del P.R.G. avviene anche mediante semplice concessione ad edificare, secondo il Regolamento e le Norme particolari di zona. Il rilascio della concessione ad edificare è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere e degli impianti di urbanizzazione primaria (art. 4 L. 29/9/1964 847) o, alla previsione della loro realizzazione nel successivo triennio in conformità alla legge 28/01/1977 10.

 

La dicitura “Suggerimenti e proposte progettuali per la redazione di un P.P. Generale per la zona di Sibari” riportata nelle tavv. R.9, R.10, R.11 ed R.12 del P.R.G. è da intendersi come “previsioni effettive di Piano” e gli azzonamenti contenuti nelle medesime tavole sono regolamentati dalle presenti norme di attuazione.

 

Art. 5

Programma Pluriennale di Attuazione

 

Con riferimento alla L. R. 31/12/1979 15, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali si attuano nei tempi e nei modi fissati dai programmi pluriennali di attuazione, la cui validità è riferita ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Con esso si determinano quantitativamente e si identificano sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive ed ai servizi nell’arco di tempo considerato valutando le disponibilità delle risorse pubbliche e private.

 

Alle norme impartite dalla predetta L. R. il Comune deve ottemperare.

 

In quanto non legati alla filosofia di queste disposizioni, i piani di lottizzazione convenzionati residenziali e turistici non sono ancorati a detti programmi, sempre che vi sia l’impegno da parte dei richiedenti di realizzare le opere di urbanizzazione necessarie.

 

Art. 6

Opere di urbanizzazione

 

a)  L’urbanizzazione primaria implica essenzialmente la dotazione dei seguenti servizi: accesso a mezzo di strada idonea al traffico veicolare,


      dotata di impermeabilizzazione e spazi accessori, quali marciapiedi e parcheggi; condotte per l’allacciamento alla rete dell’acqua potabile; condotte per lo smaltimento delle acque fognanti; rete ed impianto di illuminazione stradale; cessione di aree necessarie a detti servizi;

 

b)  L’urbanizzazione secondaria è costituita da: costruzione dei tronchi di strada e relative attrezzature appartenenti alla rete viaria principale; costruzione di tronchi di condotte di acqua, fognature, illuminazione appartenenti alle reti principali; cessione delle aree per le suddette opere; attrezzature di interesse pubblico e relative aree di cui al D. M. 1444/1968.

 

Art. 7

Norme comuni

 

Per le zone territoriali residenziali i volumi capitari stabiliti sono 100 mc per abitante, in dipendenza delle considerazioni svolte nel cap. 13 del IV voI. di Relazione; qualora nei singoli edifici siano previste destinazioni anche non residenziali, ma strettamente connesse con la residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) la quota fissata di 100 mc per abitante va maggiorata di altri 20 mc vuoto per pieno.

 

Art. 8

Norme per edifici misti

 

Si richiamano le norme dettate dall’art. 71 del Regolamento Edilizio.

 

Art. 9

Arredo Urbano

 

Si richiamano le norme dettate dall’art. 42 del Regolamento Edilizio.

 

Art. 10

Poteri di deroga

 

Possono essere esercitati limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della Legge 21/12/1955 1357. L’autorizzazione è accordata dal Sindaco previa


deliberazione del Consiglio Comunale. Secondo la Circolare del Ministero LL.PP. del 28/10/1967 sono impianti di interesse pubblico “quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano (enti pubblici o privati), siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l’aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso ecc. ad esempio conventi, poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri, ecc.. Restano salve le norme speciali che prevedono la concessione di deroghe, come ad es. quelle in materia di altezze degli alberghi e di edilizia antisismica, nonchè quelle relative alla legge 47/85 e successive modifiche o integrazioni”.

 

Art. 11

Il Condono dell’abusivismo edilizio

 

E’ regolato dalla Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni. 

 


Cap. 2

 

Vincoli sul territorio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente

 

Art. 12

Vincoli

 

Su parte del territorio Comunale sovrastano i seguenti vincoli:

 

a)  vincolo archeologico (D.L. 8/7/1975; legge 01/6/1939 1089);

b) vincolo idrogeologico e forestale, imposti sul territorio il 26/3/1968 ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 3267 su due zone collinari e l’altra marina;

c)  vincolo per la tutela del paesaggio, in forza alla legge 29/6/1939 1497;

d) vincolo paesistico, che può considerarsi un’estensione del precedente in quanto estende a 300 m. e rispettivamente a 150 m. la fascia di protezione dei terreni costieri e le ripe fluviali (D. M. 21/9/1984);

e) vincolo sulla protezione delle coste (L.R. 05/01/1978  e successive modifiche ed integrazioni).

 

Tutti questi vincoli sono stati descritti nella Relazione di Piano e sono stati riportati sulle tavole di indagine del Piano.

 

Un ulteriore vincolo è costituito dalle norme per le zone sismiche (legge 02/2/1974 e D.M. 19/6/1984).

 

Ad essi il P.R.G. ha ottemperato e ne prescrive l’osservanza nell’esecuzione della successiva pianificazione attuativa (piani di lottizzazione, ecc.) e nel rilascio delle concessioni edilizie.

 

Art. 13

 

Si prescrive altresì una rigida tutela dell’ambiente, che va al di là dei vincoli avanti detti: le direttive principali sono state nel paragrafo 4.5. del I volume di Relazione, nel s. paragrafo 7.1.5. e nel paragrafo 10.3 del III volume di Relazione e che comunque, qui si riassumono:

· perseguire con la massima severità e tempestività ogni possibile inquinamento dei corsi di acqua (fiumi, torrenti, canali, collettori di bonifica) e del mare: ogni impianto industriale o ad esso assimilabile che nel ciclo di lavorazione produca scarti solidi o liquidi di natura inquinante (ad es. le diverse aziende che operano la lavorazione del pomodoro) debbono obbligatoriamente munirsi di appositi ed adeguati impianti per lo smaltimento delle sostanze nocive. Comunque sono da ottemperare le disposizioni del R.D. 27/7/1934 1265 e D.M. 23/12/1976 9 riguardanti impianti per lavorazioni insalubri e le altre disposizioni di legge, nonchè quanto dettato dall'art. 69 del Regolamento Edilizio.

·    proteggere e sviluppare la esistente fascia arborata lungo il litorale marino, in armonia con minime strutture precarie di servizio balneare di possibile insediamento.

·              svolgere una politica di arricchimento del patrimonio arboreo imponendo ai lottizzanti ed ai privati una piantumazione ad alto fusto estesa quanto possibile.

·              perseguire una politica di forestazione nelle zone collinari, realizzando anche ed al più presto i Parchi Urbani Attrezzati previsti dal P.R.G., e che in fondo sono pure un valido baluardo ai dissesti idrogeologici.

·              svolgere una difesa del litorale, impedendo o disciplinando anche la cavatura della ghiaia e della sabbia dagli alvei dei fiumi e del torrente del territorio, salvo quegli alvei spontaneamente ripasciuti (v. anche art. 115-117 Regolamento Edilizio).

·    salvaguardia della costa marina, sia nella parte emersa che in quella som- mersa e della vegetazione di ogni tipo.

·              nella fascia arborata lungo il litorale e sugli arenili demaniali sono ammesse strutture precarie di servizio al godimento turistico balneare, in ogni caso non residenziali ed a condizione che non sia precluso il libero accesso ai mare. Le opere sul demanio vanno assoggettate alle procedure ed ai pareri previsti dalla legge 494/93.

·  manutenzione, ripristino  ed  adeguamento  tecnico di tutte le opere di bonifica, con particolare riguardo della zona del territorio comunale posta fra la S.S. 106 ed il litorale: una particolare urgenza riveste la revisione di tutte le reti idrauliche di colo e la sistemazione del collettore Venagrande.

 

Tutto ciò in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare ai disposti della Legge 632/1967, L. 319/1976, L. 659/1979, D.P.R. 10/10/82, 915, L.R. 20/1980, L. 25/7/84, 381 e Delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale.

 

 

Art. 14

 

II P.R.G. pone il vincolo di tutela ambientale e storico culturale:

· al Santuario Madonna della Catena come delimitato nella tav. R 2 con tratteggio a punti quadrati. Nell’ambito di tale zona vincolata è stata individuata un’area di circa 7 ettari di pertinenza del Santuario
delineata nella stessa tav. R.2 con tratteggio a puntini tondi. In questa area sono consentite attrezzature per l’accoglienza dei visitatori: parco attrezzato, servizio bar e tavola calda ed una struttura per l’ospitalità
per un massimo di 100 posti letto. L’edificio esistente è considerato ricadente in zona A.

    · alle Grotte di S. Angelo delimitate nella tav. R 2 con punti quadrati. È prevista nel territorio vincolato antistante l’ingresso la più opportuna e adeguata sistemazione per la sosta e parcheggio. Nell’ambito di detta
area resta consentita unicamente la realizzazione di piccole strutture ad unica elevazione per l’accoglienza ed il ristoro.

·   all’antica Masseria Chidichimo, in destra della S.P. Lauropoli - Sibari a   poca distanza da Lauropoli, per adibire l’edificio a Mostra permanente della Civiltà Contadina. Il complesso edile è consideralo zona A.

·  al Palazzo Basta adiacente all’Ospizio in Cassano capoluogo per adibirlo a Museo. Tale complesso è considerato zona A.

 

Art. 15

 

Altri vincoli esistenti sul territorio, di natura tecnica, sono le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui al D.I. 01/4/1968. 1444 e successive modifiche ed integrazioni. Le distanze vanno calcolate dal ciglio della strada, definita dall’art. 3 del citato D.I. Il territorio di Cassano all’Ionio è interessato da strada classificata di tipo B “di grande comunicazione e traffico elevato” costituito dalla S.V. dalle Terme e dalla S.S. 106 R (distanza dal ciglio stradale m 40), da strade di tipo C “di media importanza” costituite dalla S.S. 106, dalla S.P. Sibari - Cassano, dalla S.P. Cassano - Garda, dalla S.P. Doria - Francavilla Marittima (distanza dal ciglio stradale m 30) e da strada di tipo D “di interesse locale” (distanza dal ciglio stradale m 20). Per quanto riguarda le distanze in corrispondenza degli incroci si prescrive il rispetto delle norme dell' art. 5 del D.I. citato.


Ai sensi del D.I. suddetto nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi edificazione; sono permessi solo distributori di benzina e piccole stazioni di servizio, con esclusione di motels e limitatamente alle strade aventi m 30 di rispetto.

Qualsiasi progetto di lavori interessanti la sede stradale e le fasce di rispetto (ivi compresi i progetti per le attrezzature consentite) deve comprendere la progettazione paesistica e delle alberature (comprendente questo termine anche i cespugli). In nessun caso è consentito l’abbattimento di alberature per ricavare le attrezzature di cui sopra (stazioni di servizio, ecc.) o gli accessi sopra citati.

La tutela del patrimonio arboreo è altresì sottoposta alle disposizioni della circolare 8321 dell’11/8/1966 del Ministero dei LL.PP. comprendente “Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale”.

La rimozione di alberature instabili o ammalate comporta l'obbligo della sostituzione con altri soggetti adeguatamente sviluppati.

 

Art. 16

 

Le aree di rispetto cimiteriale si estendono di norma per 200 metri; per l’area cimiteriale di Cassano capoluogo è ridotta a m 50, come da decreto del medico provinciale 3560 del 18/11/62.

 


Cap. 3

 

Zona territoriale omogenea  A,  residenziale

 

Art. 17

Definizione

 

Comprende le parti del territorio di agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;

 

Art. 18

Delimitazione

 

Le zone A esistenti in ciascun centro urbano risultano delimitate sulle tavole di Piano R.5, R.6, R.8 ed R.1O (Sibari) in conformità della perimetrazione effettuata dal P.d.F. ed approvata dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge, in conformità alle “Osservazioni al P.R.G.” allegate alla Del. G.M. del 26/7/85 921.

 

Art. 19

Destinazione

 

Possono essere destinate ad abitazione ed attività culturali, commerciali e professionali con le variazioni delle destinazione consentite dal Piano di Recupero, procedimento questo obbligatorio e attuato secondo i dettami dell’art. 28 della legge 457 del 05/8/1978; è altresì ammesso l’inserimento di nuclei e servizi per l’assistenza e lo svago, di alberghi e pensioni, sempre in conformità con la struttura edilizia ed urbana della zona.

 

Art. 20

Normativa

 

La zona A è disciplinata per le operazioni della sua valorizzazione dai contenuti del titolo IV “Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente” della legge 05/8/1978 457 e successive modificazioni.

 


Art. 21

Norme operative

 

Lo studio di uno o più Piani di Recupero si articola:

a)    in un’indagine sui valori ambientali ed artistici, sulle condizioni statiche ed igieniche degli edifici, sulla composizione del corpo sociale e sulla situazione immobiliare;

b)    nella determinazione delle opere di consolidamento e di restauro;

c)    nella ristrutturazione dell'organismo edilizio, con eliminazione di eventuali strutture e diradamento dei volumi interni, se le prime ed i secondi sono privi di valore storico ed ambientale;

d)    nella ricostituzione degli spazi liberi;

e)    nella ricomposizione delle unità immobiliari per destinazioni compatibili con la struttura degli edifici, del tessuto edilizio e degli ambienti;

f)      nella decisione di abbattimento o di ricostruzione totale nel caso di edifici fatiscente e/o di scarso valore ambientale.

 

Art. 22

Norme di edificabilità

 

 Per le costruzioni o ricostruzioni si prescrive:

1.  l’assoluto divieto di qualsiasi incremento volumetrico;

2. adeguamento dell'aspetto esterno secondo concetti di corretto inserimento,   sia pure in forme attuali, in una struttura omogenea antica;

3.  mascheramento dei volumi attraverso elementi vegetali ed altri accorgimenti;

4. studio ed applicazione di un adeguato “arredo urbano”, secondo quanto stabilito dall'art. 42 del Regolamento Edilizio;

 

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre operazioni conservative, per le eventuali nuove costruzioni e ricostruzioni vale quanto stabilito dagli artt. 7,8 e 9 del D.M. 02/04/1968 1444.

 

In attesa dell’approvazione dei Piani di Recupero, negli edifici della zona A, si potrà intervenire solo per quanto consentito dalla legge 05/8/78 457. L’art. 9 della legge 28/1/1977 10 contiene un elenco di opere di interventi, per le quali la concessione è gratuita o parzialmente gratuita;  si rinvia anche a quanto contemplato dall’art. 21 del Regolamento Edilizio.


Art. 23

Applicazione degli standars di legge

 

Dato l’alto indice di fabbricazione del Centro Storico, la necessità di mantenimento e reperimento di aree libere e data anche la carenza di tali aree libere, in relazione ai disposti art. 4 e 6 del D.M. 1444/1968, gli standars sono stati calcolati come segue: mq 4,50 di aree per l’istruzione (asili nido, scuola materna e scuole dell'obbligo); mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, ecc.); mq 2,50 di aree per parcheggi (oltre alle superfici a parcheggio previste dall’art.18 legge 765); per quanto riguarda lo standars per le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport vi sono contigue l’area riservata a Parco Urbano Attrezzato (ha 63) e l’area di Rimboschimento Protettivo; anche contigua è l’area del Palazzetto dello Sport ed a meno di 400 metri sono i giardini comunali attrezzati per il gioco in località Madonna delle Grazie.

 

Comunque, già da adesso il P.R.G., come esposto a pag. 149 e seguenti del IV volume di Relazione ha in gran parte soddisfatto le esigenze degli standars per l’istruzione e per le attrezzature di interesse comune.

 

Art. 24

Indirizzi metodologici

 

Il metodo della “conservazione” per edifici e per zone può ugualmente essere praticato dall’iniziativa pubblica e da quella privata, ma il metodo della “conservazione per organismi” deve riguardare direttamente ed in prima persona solo le amministrazioni pubbliche, alle quali spetta il compito di coordinare e programmare gli apporti dei vari imprenditori, pubblici e privati, attraverso un piano esteso a tutta l’area storica.

 

Poichè, inoltre, non è da immaginare che gli involucri abitativi plasmati dalla vita di ieri corrispondono alle aspirazioni di vita degli uomini di oggi e di domani, è necessario che al “programma conservativo” (che punta esclusivamente alla nostalgizzazione ed alla celebrazione acritica di tutte le testimonianze del passato) si sovrapponga come elemento determinante un “programma innovativo”, che punti sul riuso tramite un’opera di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio ereditato e miri alla riconquista sociale ed economica del Centro Storico.

 


Prescrizione 10 di cui al Decreto del P.G.R. 407 del 21/4/1993 di approvazione del Piano Regolatore

                                                                                    Generale e del Regolamento Edilizio.

 

Nella redazione dei piani di recupero ai sensi della legge 457/78 qualunque previsione di demolizione

dovrà basarsi sulla relazione storica filologica dell’opera e ciò al fine di garantire la conservazione

dei valori storici, culturali ed ambientali.

 


Cap. 4

 

Zona territoriale omogenea B residenziale

 

Art. 25

Definizione

 

E’ costituita dai nuclei abitati della zona urbana meno antica e comprende parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A; si considerano parzialmente edificate le aree nelle quali la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq (art. 2 D. M. 1444/1968).

 

Art. 26

Specificazione

 

Per quanto riguarda la densità minima richiesta (superiore a 1,5 mc/mq) si rinvia alle considerazioni svolte alle pag. 126-127 del IV voI. di Relazione.

 

 

Art. 27

Distinzioni

 

AI fine di una migliore organizzazione dei vari comparti il P.R.G. ha effettuato una suddivisione distintiva delle zone B, ripartendole nelle seguenti sottozone territoriali omogenee:

 

a)      zone B' :

nuclei abitativi esistenti, completamente o quasi del tutto edificati e nei quali sono consentiti solo adeguamenti e ristrutturazioni; intendendo per adeguamenti le opere edilizie volte ad uniformare (anche con demolizioni e ricostruzioni), alle caratteristiche planovolumetriche  generali della zona, quegli edifici che ne fossero difformi e dove negli eventuali spazi edificabili sono consentite costruzioni, sempre in uniformità alle caratteristiche generali dell'esistente. Per gli eventuali nuovi edifici o ampliamenti, per le ricostruzioni e le ristrutturazioni è fatto obbligo al richiedente la concessione di produrre uno studio generale che motivi la richiesta di adeguamento. E’ prescritta la creazione ove è possibile di piazze, piccoli giardini pubblici, aiuole, alberature ornamentali negli spazi liberi, nonchè luoghi di sosta e di parcheggio.

 Per l’altezza massima dei nuovi edifici e per gli adeguamenti ci si deve    attenere al disposto art. 8, punto 2 del D.M.1444/1968.

 

b) zone B'/r:

 

individuate solo nel capoluogo, quattro zone situate al margine o debordanti i confini di vincolo idrogeologico, nelle quali vi è un’edificazione preesistente a detti vincoli: queste zone sono da considerare aree da consolidare; sono obbligatorie pertanto opere di risanamento e consolidamento e, dove indagini geotecniche accurate lo consentano, è permessa l’edificazione negli spazi eventualmente disponibili nella zona B'/r posta a Sud-Ovest del cimitero con il rispetto di adeguamento alla situazione generale esistente in questa zona. L’edificazione è attuata attraverso la preventiva redazione di un piano attuativo, a cura dell’Amministrazione Comunale, con il reperimento di aree a standards nella misura di 12 mq/ab.

 

c) zone B":

 

definite di completamento, nelle quali l'edificazione è consentita con concessione; a ciascuna di queste zone B" è stato assegnato un indice edificatorio ed è prescritta in tutti i casi la distanza minima di m 10 tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Così operando il P.R.G. con la definizione delle zone  omogenee B' ha inteso dare un ordine alla vecchia edificazione, al fine anche di uniformare sotto l'aspetto estetico e compositivo tutti questi vecchi comparti.

 

Art. 28

Destinazione

 

La zona B è adibita prevalentemente ad abitazione e ad attività direzionali, rappresentative, culturali, commerciali e professionali; sono  ammessi edifici ed i servizi per l’assistenza e lo svago, gli alberghi e le pensioni, i magazzini ed i depositi, le autorimesse pubbliche e private e le attività che a giudizio dell’Amministrazione Comunale non siano in contrasto con le caratteristiche dei vari insediamenti residenziali.


Art. 28/bis

Norme di edificabilità

 

Nelle zone B', B'r e B"  sono consentite operazioni edilizie mediante richiesta di concessione ad edificare alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio ed in relazione alle esposte particolari situazioni di ciascuna di queste sottozone. A decorrere dalla data della deliberazione consiliare di adozione del presente P.R.G. il Sindaco, a norma della legge 3/11/1952 e del comma V, art. 10 Legge Urbanistica Nazionale, deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione non conformi al P.R.G. in itinere (v. anche art. 126 R.E.).

 

L’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti e sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7 D.M. 1444/1968.

 

Per quanto riguarda le distanze tra i fabbricati è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, ad eccezione dei casi descritti al successivo comma 5 del presente articolo.

 

E’ fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito, purchè con distanza tra fabbricati non minore a m 6,00.

 

Nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a m 24, nel caso d’impossibilità di costruire in aderenza qualora il rispetto delle distanze tra le pareti finestrate comporti la inutilizzazione dell’area o una soluzione tecnica accettabile, nonchè nei casi di allineamenti edilizi, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

 

Nel caso di edifici compresi in una cortina ad altezza superiore si può addivenire ad una sopraelevazione fino a raggiungere un’altezza unica, sempre che l’edificio sia conforme alle norme sismiche e non superi i tre piani fuori terra e la densità fondiaria non sia superiore a 3,00 mc/mq.

 

In particolare, per la zona B" di completamento sono stati fissati dal P.R.G. i parametri relativi alla densità edilizia fondiaria, alle altezze ed al rapporto di copertura, così come è esposto nella tabella seguente.

 

Per progetti ricadenti nelle zone B" di Sibari, si dovrà far riferimento al tessuto delle infrastrutture stradali definito dal precedente strumento urbanistico.


 

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI COMPLETAMENTO B” RESIDENZIALI

 

 

 

distintivo

delle zone

Superficie

fondiaria utilizzabile

mq

Densità

edilizia fondiaria

mc/mq

Volume

edificabile

mc

Altezza

massima

m

 

Rapporto di copertura

 

Abitanti

insediabili

(100 mc/ab)

CASSANO

      (1) B”/2

 

2.830

 

2,5

 

7.000

 

11

 

1/3

 

70

                                        Totale

7.000

 

70

LAUROPOLI

      (2) B”/2

2.900

2,5

7.200

11

1/3

72

                                        Totale

7.200

 

72

DORIA

(1)   B”/2

(2)   B”/2

(3)   B”/2

(4)   B”/2

7.880

9.984

17.200

528

2,5

2,5

2,5

2,5